CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La presente versione ha carattere puramente informativo. La versione giuridicamente vincolante delle Condizioni Generali di Contratto è la versione tedesca.
1. Consegna
Se non diversamente concordato, la consegna si intende franco fabbrica franco fabbrica a rischio e pericolo dell'acquirente. Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione della merce viene ritardata per un motivo al di fuori del controllo del Venditore, il rischio passa all'Acquirente al ricevimento della notifica di disponibilità per la spedizione, che deve essere dichiarata dal Venditore con l'invio della fattura. Il materiale di imballaggio e i tubi non vengono addebitati separatamente.
2. Pagamento
Le fatture saranno emesse il rispettivo giorno di spedizione o (nel caso di n. I frase 2) del provvedimento. Devono essere pagati nei termini e alle condizioni pattuite nel contratto di acquisto ad essi relativo. I pagamenti vengono sempre utilizzati per saldare il debito più vecchio dovuto, più gli interessi maturati su di essi. I pagamenti effettuati dopo la data di scadenza saranno soggetti a interessi di mora a un tasso del 4% superiore al tasso di base della Banca centrale europea (BCE). Resta impregiudicata la richiesta di ulteriori danni per ritardo. Non è consentita la compensazione con contropretese contestate o non legalmente accertate e la trattenuta degli importi delle fatture dovute e degli interessi di mora. Ciò vale in particolare per i reclami.
Prima del pagamento completo degli importi delle fatture dovute, il Venditore non è obbligato a effettuare ulteriori consegne ai sensi di un contratto in corso. Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento dovuto, se la sua situazione finanziaria peggiora in modo significativo o se non dissipa immediatamente dubbi asseriti, obiettivamente giustificati, sulla sua solvibilità o solvibilità, il venditore può richiedere il pagamento in contanti prima della consegna della merce o di altre garanzie per le consegne in sospeso di qualsiasi contratto in corso con scadenza del termine di pagamento. Un esempio di ciò è il superamento del limite concesso dall'assicuratore del credito.
3. Riserva di proprietà
La proprietà della merce consegnata è riservata fino al completo pagamento di tutti i crediti (in caso di pagamento tramite cambiale o assegno fino all'incasso) a cui il venditore ha diritto dal presente rapporto commerciale. Se il venditore assume passività potenziali nell'interesse dell'acquirente (assegno o cambiale), i diritti derivanti dalla riserva di proprietà e dalle sue forme speciali specificate nella presente sezione rimangono in vigore fino a quando il venditore non è completamente liberato da tali passività. La merce soggetta a riserva di proprietà deve essere assicurata dall'acquirente contro incendio, acqua e furto. L'acquirente cede i suoi eventuali diritti assicurativi per la durata della riserva di proprietà al momento della conclusione del contratto di acquisto. Tuttavia, l'acquirente può vendere o elaborare la merce nel corso delle corrette operazioni commerciali. Tale autorizzazione termina quando l'acquirente cessa il pagamento o quando viene richiesta una procedura di insolvenza nei confronti dei suoi beni.
Trattando la merce soggetta a riserva di proprietà, l'acquirente non acquisisce la proprietà del nuovo oggetto ai sensi del § 950 BGB. Il trattamento viene effettuato dall'acquirente per il venditore senza che il venditore incorra in alcuna responsabilità di conseguenza. Quando la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata, il venditore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto per un importo pari al valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà che è stata trasformata nel nuovo oggetto. L'acquirente cede al venditore il credito derivante da una rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, anche nella misura in cui la merce è stata lavorata. La cessione è limitata all'importo del valore di fattura delle merci soggette a riserva di proprietà che sono state trasformate nel nuovo articolo. Il venditore non riscuoterà i crediti ceduti fintanto che l'acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento. Tuttavia, l'acquirente è tenuto a consegnare i terzi debitori al venditore su richiesta e a notificare loro la cessione. Ha il diritto di riscuotere personalmente i crediti, a condizione che adempia ai suoi obblighi di pagamento e che il venditore non gli dia altre istruzioni.
In caso di ritardo nel pagamento o di ragionevoli dubbi sulla solvibilità o sulla solvibilità dell'acquirente (ad es. riduzione o cancellazione del limite di credito da parte dell'assicuratore del credito), il venditore ha il diritto di riscuotere i crediti ceduti e di riprendere la merce soggetta a riserva di proprietà; Tuttavia, il recesso dal contratto sussiste solo se il venditore lo dichiara espressamente per iscritto. In caso di ritardo nel pagamento, si presume che il corretto funzionamento dell'azienda non sia più garantito.
La riserva di proprietà rimane in vigore fino al soddisfacimento di tutti i crediti presenti e futuri del venditore.
Se il valore della garanzia concessa al venditore supera di oltre il 20% i crediti del venditore, su richiesta dell'acquirente, egli svincola la garanzia a sua discrezione.
Sono esclusi qualsiasi pegno o trasferimento di proprietà a titolo di garanzia della merce soggetta a riserva di proprietà o crediti ceduti a favore di terzi senza il consenso del venditore. In caso di sequestro di queste merci o di reclami da parte di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore.
4. Obbligo di consegna e accettazione
Se al momento della conclusione del contratto non è stato concordato un termine di consegna, l'accettazione della merce da consegnare in conformità al contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla data della conferma dell'ordine. Inoltre, le divisioni e le corrispondenti consegne parziali dovevano basarsi su rate mensili uguali. Questo vale anche per gli acquisti on-demand. L'acquirente deve effettuare in tempo utile le sue chiamate e classificazioni delle consegne parziali. Se ci sono più trattative, il venditore ha il diritto di consegnare per prima l'intera trattativa più vecchia. Le consegne parziali possono essere effettuate solo previa consultazione. Se il venditore non ha adempiuto ai suoi obblighi di consegna, si applicano le disposizioni del Codice civile tedesco e del Codice commerciale tedesco. Ciò vale anche se il periodo di tolleranza per una consegna parziale concordata è scaduto. Il periodo di tolleranza relativo a tale consegna parziale non estende il periodo di consegna o di accettazione delle consegne parziali in sospeso. Non vengono effettuate transazioni fisse.
Cause di forza maggiore, azioni sindacali, misure ufficiali in patria e all'estero non imputabili a se stesse, interruzioni di energia non imputabili a se stesse, nonché imprevedibili, non imputabili a proprie e gravi interruzioni e restrizioni operative del Venditore, comprese quelle attribuibili a una compromissione della fornitura concordata di materie prime o ad altri casi di forza maggiore, autorizzano il Venditore a posticipare di conseguenza le date di consegna. Se la consegna è ritardata di oltre 3 mesi a causa delle circostanze di cui sopra, entrambe le parti del contratto hanno il diritto di recedere dal contratto, in questi casi sono escluse richieste di risarcimento danni per inadempimento o ritardo.
5. Difetti
I difetti aperti devono essere segnalati al venditore entro due settimane dal ricevimento della merce prima che i filati vengano lavorati. In caso di reclamo giustificato e riconosciuto, il venditore ha il diritto di fornire una sostituzione priva di difetti entro un periodo di tempo ragionevole. Se la consegna sostitutiva non è possibile, si applica la normativa di legge. La compensazione del prezzo d'acquisto con contropretese contestate non è ammessa senza un accordo esplicito.
6. Altre responsabilità
Il Venditore non è responsabile per danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di lavorazione di cui al n. 8. Il venditore non è responsabile se l'acquirente trasforma il filato consegnato in conformità con il campione in merci per le quali non è adatto secondo il rispettivo stato dell'arte. Non si possono contestare deviazioni tecnicamente inevitabili così come deviazioni inevitabili di qualità e colore, soprattutto se dovute alla natura della materia prima.
7. Obbligo di riservatezza
I nostri partner commerciali si impegnano a non trasmettere i dati generati nel corso del rapporto commerciale a terzi non autorizzati e a proteggerli e conservarli in modo sicuro contro l'accesso e l'uso improprio da parte di persone non autorizzate.
8. Regolamenti tecnici
Le disposizioni pertinenti dell'Associazione internazionale della lana si applicano per quanto riguarda l'ammissibilità di scostamenti quantitativi tecnicamente inevitabili e per la determinazione del peso commerciale, compresi i supplementi di umidità consentiti, nonché per quanto riguarda la determinazione del numero commerciale, della iarda, della tolleranza numerica.
9. Informativa sul trattamento dei dati
I filati provenienti da lotti diversi devono essere lavorati separatamente. I numeri di lotto sono chiaramente indicati dal venditore sulla fattura, sulla bolla di consegna e sui pacchi (cartoni).
I filati ritorti consegnati ai venditori sono prodotti con il processo a doppio filo. Gli attacchi di questi corpi di filato potrebbero non avere la torsione corretta all'inizio. Prima di legare le estremità di legatura, è necessario rimuoverle fino a quando il filato non ha la torsione corretta.
10. Luogo di adempimento e foro competente
Il luogo di adempimento di tutte le prestazioni derivanti dal contratto di acquisto e il foro competente (comprese le cambiali e i crediti di assegni) è la sede del venditore. L'acquirente ha inoltre il diritto di presentare ricorso al tribunale competente presso la sede legale dell'acquirente. La legge applicabile è la legge nazionale del giudice adito, a meno che accordi separati tra il venditore e l'acquirente non facciano chiaramente riferimento a un'altra giurisdizione.
11. Disposizioni finali
Se singole clausole dei presenti Termini e condizioni sono o diventano non valide in tutto o in parte, o se sono in concorrenza con il diritto nazionale applicabile in singoli passaggi, ciò non pregiudica la validità delle restanti clausole o delle parti rimanenti di tali clausole. La disposizione non valida deve essere reinterpretata o considerata sostituita in modo tale che lo scopo economico previsto sia raggiunto nel miglior modo possibile. Lo stesso vale se c'è una lacuna che necessita di integrazione. Le aggiunte necessarie in questo senso devono essere effettuate secondo l'accordo delle parti sulla base delle linee guida o dei regolamenti dell'International Wool Association.
12. Clausola di conferma
Si applicano solo i termini e le condizioni generali qui stampati. Altre condizioni non diventano parte del contratto, anche se il venditore non vi si oppone espressamente. L'acquirente dichiara di accettare la validità delle presenti Condizioni Generali.